Le offerte
Quesiti
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Contenuto delle offerte - Domicilio dell’appaltatore
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Contenuto delle offerte - Oneri per la sicurezza
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Offerte uguali o alternative - Possibilità di presentare offerte alternative
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Documentazione da allegare all’offerta - Idonee dichiarazioni bancarie
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Documentazione da allegare all’offerta - Dichiarazione di ottemperanza alla disciplina in materia di collocamento dei disabili
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Documentazione da allegare all’offerta - Dichiarazione adempimento obblighi sicurezza
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Documentazione da allegare all’offerta - Certificato antimafia, appalto superiore a 50 milioni di lire
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Documentazione da allegare all’offerta - Dichiarazione avvenuto pagamento contributo AVLP
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Documentazione da allegare all’offerta - Presentazione di documenti comprovanti la costituzione della cauzione
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Modalità e termini per la presentazione delle offerte - Procura per il rilascio delle offerte
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Modalità e termini per la presentazione delle offerte - Lingua straniera e procedimento di legalizzazione. Convenzione Aja: “Apostille”
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Modalità e termini per la presentazione delle offerte - Modalità presentazione plico-offerte
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Modalità e termini per la presentazione delle offerte - Presentazione di offerte migliorative
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Modalità e termini per la presentazione delle offerte - Modalità di ritiro del modulo per la presentazione delle offerte
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Modalità e termini per la presentazione delle offerte - Presa visione e sottoscrizione dell’offerta nelle ATI
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Contenuto delle offerte - Domicilio dell’appaltatore
L’art. 2 del d.m. 19 aprile 2000 n. 145 prevede che «1. L’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. 2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1». In giurisprudenza non è dato rinvenire precedenti in merito alla disposizione riportata. Tuttavia, data la chiarezza della stessa, pare doversi ritenere che l’appaltatore debba definire il proprio domicilio così come indicato dalla norma.
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Contenuto delle offerte - Oneri per la sicurezza
Le disposizioni dettate in materia di appalti pubblici di forniture (d. lgs. 24 luglio 1992 n. 358) non richiamano espressamente gli oneri per la sicurezza. Tuttavia l’art. 1, co. 3, l. 7 novembre 2000 n. 327, abrogata dall’art. 25, d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, stabilisce che «nella valutazione dell’anomalia delle offerte, quando si tratti di settori non disciplinati dalla l. 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni, e dal d. lgs. 14 agosto 1996 n. 494, e s.m.i., gli enti aggiudicatori sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture».
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Offerte uguali o alternative - Possibilità di presentare offerte alternative
Nell’ambito delle procedure di scelta del terzo contraente esperite dalle pubbliche amministrazioni vige il principio dell’unicità dell’offerta, il che significa che l’offerente non può presentare più offerte fra loro alternative, salvo che la lex specialis della specifica procedura ammetta espressamente tale possibilità (Tar Veneto, sez. I, 28 marzo 2003, n. 145, in www.appaltiecontratti.it; Cons. St., sez. V, 30 agosto 2004, n. 5650, in www.appaltiecontratti.it). Si tratta di un principio non dettato da alcuna norma giuridica ma sancito dalla giurisprudenza, che lo ritiene, oltre che discendente dal principio di parità dei concorrenti, come connaturale alla gara stessa, con la conseguenza che è illegittima l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa che abbia violato il divieto di offerte plurime, in quanto la presentazione di più offerte rende le stesse nulle e conseguentemente impossibili da prendere in considerazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice (Cons. St., sez. V, 19 novembre 1994, n. 1339, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. St., sez. V, 7 febbraio 2002, n. 719, in Codice degli appalti, Milano, Il Sole 24 Ore, ed. 22, 1, aprile 2006), e ciò allo scopo di garantire la par condicio tra i concorrenti, essendo evidente che la presentazione di una pluralità di proposte contrattuali da parte di taluno moltiplica le sue possibilità di aggiudicarsi la gara a danno di altri, alterandone il regolare svolgimento (Cons. St., sez. IV, 23 marzo 1987 n. 173, in Codice degli appalti, cit.).
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Documentazione da allegare all’offerta - Idonee dichiarazioni bancarie
Secondo la giurisprudenza amministrativa spetta all’amministrazione appaltante determinare di volta in volta, a seconda delle esigenze insite nell’interesse concretamente perseguito, il contenuto specifico delle «idonee dichiarazioni bancarie» (cfr. Tar Friuli–Venezia Giulia, 2 agosto 1990, n. 322, in www.giustizia-amministrativa.it). Le «idonee dichiarazioni bancarie» possono essere rese, a titolo esemplificativo, tramite «dichiarazione bancaria attestante la solvibilità dell’impresa» o dichiarazione che indichi «il fatturato globale nei tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando» (cfr. Cons. St., sez. V, 3 febbraio 2003, n. 504: è illegittima l’ammissione di una società che, contrariamente a quanto stabilito dal bando di gara, abbia presentato, una dichiarazione che non offre alcun elemento sul richiesto requisito limitandosi ad esprimere un giudizio positivo sulla correttezza dei rapporti intrattenuti con l’istituto bancario ovvero ad esprimere una valutazione di idoneità generica; Tar Marche, 14 maggio 1998, n. 695, in www.giustizia-amministrativa.it). Pare opportuno ricordare come secondo il disposto dell’art. 26, direttiva 37/93/Ce la dichiarazione deve provenire dalle banche e deve essere allegata all’offerta.
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Documentazione da allegare all’offerta - Dichiarazione di ottemperanza alla disciplina in materia di collocamento dei disabili
Dalla lettura della l. 16 gennaio 2003 n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, art. 15 e della successiva interpretazione datane dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 marzo 2003 n. 10, pare possibile evincere che ai partecipanti alla gara, vista l’estensione della disciplina in materia di documentazione amministrativa alla materia degli appalti, possa essere richiesta semplicemente la dichiarazione di ottemperanza alla disciplina in materia di collocamento dei disabili, spettando, poi, alla pubblica amministrazione aggiudicatrice il compito di procedere al controllo della stessa, secondo quanto disposto dagli art. 43 e 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in tema di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 T.u., cit.) e di atto di notorietà (art. 47 T.u., cit.) In merito alla materia in oggetto cfr. M. Lucca, Obbligo di rendere dichiarazione del rispetto delle norme sui disabili.
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Documentazione da allegare all’offerta - Dichiarazione adempimento obblighi sicurezza
La vigente disciplina in tema di appalti pubblici, sia nazionale che comunitaria, indipendentemente dallo specifico settore di riferimento (forniture, lavori pubblici, servizi, settori esclusi) individua espressamente i requisiti generali (capacità morale) e speciali (capacità economico-finanziaria e tecnica) che devono possedere i partecipanti alle gare pubbliche. I requisiti generali sono individuati in modo tassativo dalle norme, il che preclude alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di prevederne ulteriori (F. Satta, Moralità professionale e partecipazione alle gare, in Rivista trimestrale degli appalti, 2004, 1, 230 ss.; R. Di Geronimo, La moralità professionale dell’imprenditore quale requisito di ammissione alle gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici, alla luce della normativa nazionale e comunitaria vigente in tema di partecipazione ed esclusione degli stessi, in Riv. amm., 1996, 191 ss.; Cons. St., sez. V, 27 marzo 2000, n. 1770, in Foro amm., 2000, 915; Id., sez. V, 6 giugno 2002, n. 3183, in Cons. St., 2002, I, 1276; Id., sez. V, 12 ottobre 2002, n. 5523, in Foro amm., 2000, 2447; Id., sez. V, 25 gennaio 2003, n. 352, in Cons. St., 2003, I, 96). Nel caso di specie, i requisiti generali che devono possedere i soggetti interessati a partecipare a gare per l’affidamento di lavori pubblici sono tassativamente individuati dall’art. 75 del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, il quale alla lettera e) del primo comma prevede che sono esclusi dal partecipare a tali procedure coloro che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici. Il successivo comma 2 prevede che l’insussistenza di tali infrazioni viene dichiarata dai concorrenti ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con determinazione 5 dicembre 2001, n. 23, ha fornito indicazioni per un interpretazione uniforme di tale articolo, chiarendo fra l’altro che fra le infrazioni previste dalla citata lettera e) rientrano anche quelle relative alle prescrizioni del d. lgs. 19 settembre 1994 n. 626. Pare pertanto illegittimo l’inserimento in un bando di gara di clausole che impongano ai concorrenti l’onere di presentare documenti diversi rispetto alla autocertificazione prevista dal citato co. 2.
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Documentazione da allegare all’offerta - Certificato antimafia, appalto superiore a 50 milioni di lire
D.P.R. n. 18 aprile 1994 n. 573, Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitari, art. 2, co. 3.
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Documentazione da allegare all’offerta - Dichiarazione avvenuto pagamento contributo AVLP
Rilevano l’art. 1, co. 67, l. 23 dicembre 2005 n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) ed la comunicazione 16 gennaio 2006 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con la quale sono state indicate entità e modalità di pagamento dei contributi che i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento di lavori pubblici debbono versare nei confronti dell’autorità amministrativa indipendente predetta. La lettura della norma contenuta nella finanziaria per il 2006 e della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici consentono di ritenere che, ove il partecipante alla gara non dimostri, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, questi deve essere escluso dalla procedura di gara. Tale assunto è confermato nelle «Istruzioni operative in merito alla deliberazione 26 gennaio 2006».
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Documentazione da allegare all’offerta - Presentazione di documenti comprovanti la costituzione della cauzione
Tipologia di servizio ex d. lgs. 17 marzo 1995 n. 157, Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi: Servizio informatico e affini, CPC 84. Pare possibile l’introduzione di clausole previste dalla disciplina in materia di appalti di lavori pubblici nei limiti della riconducibilità delle disposizioni richiamate ai principi operanti in materia di procedure ad evidenza pubblica. Nella specie, a titolo esemplificativo, pare utile ricordare come, in un’ipotesi di licitazione privata, sia la lettera di invito che il capitolato speciale di gara possono stabilire che i concorrenti debbano presentare, ai fini dell’ammissione, un documento comprovante la costituzione di una cauzione in favore della stazione appaltante e che la prestazione della garanzia debba avvenire «con le modalità indicate dalla legge 109/94». In ipotesi la stazione appaltante intende, nell’ambito della propria autonomia, aumentare le garanzie rispetto allo standard previsto dalle norme di legge in materia di appalto pubblico di servizi (d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157), mediante il rinvio ad una norma appartenente ad una diversa materia (l. 11 febbraio 1994 n. 109). «L’omessa indicazione dell’articolo di legge cui è disposto il rinvio non rappresenta una carenza tale da ingenerare incertezza ed, in tal modo, costituire un vizio dell’atto amministrativo» (Cons. St., sez. V, 12 aprile 2005, n. 1635, in www.giustizia-amministrativa.it).
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Modalità e termini per la presentazione delle offerte - Procura per il rilascio delle offerte
Per le alienazioni di beni immobili trova applicazione il r.d. 23 maggio 1924 n. 827, Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, secondo il quale appare possibile il rilascio di procura per la presentazione delle offerte: cfr. art. 81 «Gli accorrenti all’asta possono presentarsi muniti di regolare e autentico atto di procura speciale rilasciata da altra persona, sia che tale atto riguardi un solo e determinato appalto, sia che si riferisca a qualunque altro appalto per forniture dello Stato. In questo caso le offerte, la aggiudicazione ed il contratto si intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario». Atteso che lo stesso decreto pone espresso divieto di ammissione di offerte per persona da nominare in caso si ricorra all’individuazione del contraente tramite licitazione privata (art. 89, co. 8), pare possibile desumere che, in assenza di ulteriori divieti in proposito, il bando possa contenere siffatta clausola. Nella specie è altresì necessario fare riferimento a divieti eventualmente indicati nei regolamenti degli enti locali.
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Modalità e termini per la presentazione delle offerte - Lingua straniera e procedimento di legalizzazione. Convenzione Aja: “Apostille”
La Convenzione Aja del 5 ottobre 1961, di cui l’Italia risulta firmataria, ha stabilito una procedura semplificata per la legalizzazione degli atti pubblici da utilizzare in Paesi diversi da quello che li ha rilasciati. Gli atti pubblici che devono essere presentati in un Paese straniero firmatario della predetta Convenzione vengono autenticati tramite l’apposizione di una particolare attestazione, detta Apostille, che ne certifica l’autenticità della firma e la veridicità del sigillo o timbro ivi apposti, ai fini della validità legale (cfr. anche l. 20 dicembre 1966 n. 1253, Ratifica ed esecuzione della Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l’Aja il 5 ottobre 1961).
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Modalità e termini per la presentazione delle offerte - Modalità presentazione plico-offerte
Lettura del bando di gara e verifica della clausola inerente le modalità di presentazione plico-offerta e conseguenti cause di esclusione: Cons. St., sez. V, 25 gennaio 1995 n. 130, in www.giustizia-amministrativa.it, «Le imprese partecipanti ad una gara, a fronte di un preciso termine di presentazione delle offerte, conosciuto con congruo anticipo, hanno l’onere di predisporre la propria organizzazione in modo da ottemperare con tempestività il termine medesimo; e, pertanto, la causa di forza maggiore che, in ipotesi, renderebbe scusabile il ritardo, potrebbe consistere solo in un evento tale da impedire, in modo assoluto e per tutti i possibili concorrenti, fin dalla conoscenza del termine di gara, la possibilità di scelta non solo dei vari sistemi di spedizione e consegna, ma altresì del giorno in cui effettuare la spedizione e la consegna» (sul tema Tar Lombardia, sez. III, 3 ottobre 2002 n. 3905, in www.giustizia-amministrativa.it; Tar Lombardia, sez. III, 18 ottobre 2001 n. 6919, ivi; Cons. St., sez. IV, 8 luglio 2002 n. 3806, ivi; Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 8 luglio 1998 n. 413, ivi).
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Modalità e termini per la presentazione delle offerte - Presentazione di offerte migliorative
Pare possibile per le imprese invitate effettuare offerte migliorative durante la seduta pubblica.
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Modalità e termini per la presentazione delle offerte - Modalità di ritiro del modulo per la presentazione delle offerte
La disciplina relativa alla c.d. «presa visione» è rinvenibile nel d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, art. 71 (Disposizioni preliminari) co. 2, il quale fa espresso riferimento alla dichiarazione con la quale i partecipanti alla gara attestano di aver esaminato gli elaborati progettuali e di essersi recati sul luogo su cui saranno realizzati i lavori. La previsione da parte della lex specialis dell’obbligo di visionare i documenti a disposizione dell’amministrazione non costituisce, dunque, una misura discriminatoria nei confronti delle imprese che non hanno la propria sede nei pressi del territorio di competenza dell’ente locale banditore. Diversa è la conclusione in merito alla clausola che imponga all’impresa - potenziale offerente - il ritiro esclusivamente a mano di appositi moduli per la presentazione dell’offerta vidimati dalla stazione appaltante. In tale ultima ipotesi, sebbene non siano rinvenibili precedenti giurisprudenziali, l’irragionevolezza e l’eccessiva gravosità dell’adempimento imposto alle imprese partecipanti paiono prospettare profili di illegittimità della prescrizione in oggetto.
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Modalità e termini per la presentazione delle offerte - Presa visione e sottoscrizione dell’offerta nelle ATI
Salvo diversa espressa previsione nel bando, pare che la presa visione dello stato dei luoghi e degli elaborati progettuali, di cui all’art. 71, co. 2, del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, debba essere effettuata dall’impresa mandataria di ATI già costuita. Pare tuttavia possibile il conferimento di apposita delega da parte dell’impresa mandataria in favore di una mandante.