Inaffidabilità morale - Esclusione per inadempimento obblighi sicurezza
La vigente disciplina in tema di appalti pubblici, sia nazionale che comunitaria, indipendentemente dallo specifico settore di riferimento (forniture, lavori pubblici, servizi, settori esclusi) individua espressamente i requisiti generali (capacità morale) e speciali (capacità economico-finanziaria e tecnica) che devono possedere i partecipanti alle gare pubbliche. I requisiti generali sono individuati in modo tassativo dalle norme, il che preclude alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di prevederne ulteriori (F. Satta, Moralità professionale e partecipazione alle gare, in Rivista trimestrale degli appalti, 2004, 1, 230 ss.; R. Di Geronimo, La moralità professionale dell’imprenditore quale requisito di ammissione alle gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici, alla luce della normativa nazionale e comunitaria vigente in tema di partecipazione ed esclusione degli stessi, in Riv. amm., 1996, 191 ss.; Cons. St., sez. V, 27 marzo 2000, n. 1770, in Foro amm., 2000, 915; Id., sez. V, 6 giugno 2002, n. 3183, in Cons. St., 2002, I, 1276; Id., sez. V, 12 ottobre 2002, n. 5523, in Foro amm., 2000, 2447; Id., sez. V, 25 gennaio 2003, n. 352, in Cons. St., 2003, I, 96). Nel caso di specie, i requisiti generali che devono possedere i soggetti interessati a partecipare a gare per l’affidamento di lavori pubblici sono tassativamente individuati dall’art. 75 del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, il quale alla lettera e) del primo comma prevede che sono esclusi dal partecipare a tali procedure coloro che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici. Il successivo comma 2 prevede che l’insussistenza di tali infrazioni viene dichiarata dai concorrenti ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con determinazione 5 dicembre 2001, n. 23, ha fornito indicazioni per un interpretazione uniforme di tale articolo, chiarendo fra l’altro che fra le infrazioni previste dalla citata lettera e) rientrano anche quelle relative alle prescrizioni del d. lgs. 19 settembre 1994 n. 626. Pare pertanto illegittimo l’inserimento in un bando di gara di clausole che impongano ai concorrenti l’onere di presentare documenti diversi rispetto alla autocertificazione prevista dal citato co. 2.
Inaffidabilità finanziaria - Esclusione per mancata allegazione ricevuta di pagamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
Con riferimento alla questione posta rilevano l’art. 1, co. 67, l. 23 dicembre 2005 n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) ed il comunicato del 26 gennaio 2007 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con la quale sono state indicate entità e modalità di pagamento dei contributi che i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento di lavori pubblici debbono versare nei confronti dell’autorità amministrativa indipendente predetta. La lettura della norma contenuta nella finanziaria per il 2006 e della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza per i lavori pubblici consentono di ritenere che, ove il partecipante alla gara non dimostri, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, questi deve essere escluso dalla procedura di gara. Tale assunto è confermato nelle «Istruzioni operative in merito alla deliberazione 26 gennaio 2006».
Inaffidabilità finanziaria - Cauzione e cause di esclusione
Tipologia di servizio ex d. lgs. 17 marzo 1995 n. 157, Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi: Servizio informatico e affini, CPC 84. Pare possibile l’introduzione di clausole previste dalla disciplina in materia di appalti di lavori pubblici nei limiti della riconducibilità delle disposizioni richiamate ai principi operanti in materia di procedure ad evidenza pubblica. Nella specie, a titolo esemplificativo, pare utile ricordare come, in un’ipotesi di licitazione privata, sia la lettera di invito che il capitolato speciale di gara possono stabilire che i concorrenti debbano presentare, ai fini dell’ammissione, un documento comprovante la costituzione di una cauzione in favore della stazione appaltante e che la prestazione della garanzia debba avvenire «con le modalità indicate dalla l. 11 febbraio 1994 n. 109». In ipotesi la stazione appaltante intende, nell’ambito della propria autonomia, aumentare le garanzie rispetto allo standard previsto dalle norme di legge in materia di appalto pubblico di servizi (d. lgs. 17 marzo 1995 n. 157), mediante il rinvio ad una norma appartenente ad una diversa materia (l. n. 109 del 1994, cit.). «L’omessa indicazione dell’articolo di legge cui è disposto il rinvio non rappresenta una carenza tale da ingenerare incertezza ed, in tal modo, costituire un vizio dell’atto amministrativo» (Cons. St., sez. V, 12 aprile 2005, n. 1635, in www.giustizia-amministrativa.it).
Inaffidabilità finanziaria - Regolarità contributiva
È inclusa tra i requisiti di ordine speciale per gli esecutori di lavori pubblici, anche la regolarità contributiva (Cons. St., sez. V, 12 novembre 2002 n. 6254, in Foro amm.-Cons. Stato, 2002, 2892. posizione sostenuta anche da Tar Lombardia, sez. III, 31 luglio 1999 n. 2884, in I Tar, 1999, I, 3847. Si rileva voce in parte discordante in Cons. St., sez. V, 6 giugno 2002 n. 3185, in www.giustizia-amministrativa.it. L’art. 10, co. 1-quater, della l. Merloni trova applicazione anche nel caso di omesso assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore della mano d’opera occupata, trattandosi di elemento indicativo d’incapacità o, quanto meno, di difficoltà economico-finanziaria. L’art, 10, co. 1-quater, prescrive, infatti, l’escussione della cauzione e l’applicazione delle misure sanzionatorie nel caso di mancata comprovazione «dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara» senza distinguere tra requisiti di ordine speciale e requisiti di ordine generale (Cons. St., sez. V, 8 febbraio 2005 n. 341, in www.appaltiecontratti.it; è già in Cons. St., sez. V, 4 maggio 2004 n. 2722, in Urbanistica e appalti, 2004, 1179. Cfr. R. Caranta, I contratti pubblici, Torino, 2004, 250, nota 63).
Inaffidabilità tecnico-professionale - Clausola di esclusione delle offerte presentate “per persona da nominare”
Per le alienazioni di beni immobili trova applicazione il r.d. 23 maggio 1924 n. 827, Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, secondo il quale appare possibile il rilascio di procura per la presentazione delle offerte: cfr. art. 81 «Gli accorrenti all’asta possono presentarsi muniti di regolare e autentico atto di procura speciale rilasciata da altra persona, sia che tale atto riguardi un solo e determinato appalto, sia che si riferisca a qualunque altro appalto per forniture dello Stato. In questo caso le offerte, la aggiudicazione ed il contratto si intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario». Atteso che lo stesso r.d. n. 824 del 1927, cit., pone espresso divieto di ammissione di offerte per persona da nominare in caso si ricorra all’individuazione del contraente tramite licitazione privata (art. 89, co. 8), pare possibile desumere che, in assenza di ulteriori divieti in proposito, il bando possa contenere siffatta clausola. Nella specie è altresì necessario fare riferimento a divieti eventualmente indicati nei regolamenti degli enti locali.
Inadempimenti procedurali - Esclusione per mancato utilizzo modulistica predisposta
Non è dato rilevare precedenti in giurisprudenza. Pare, dunque, necessario richiamare i principi della par condicio dei concorrenti e quello del favor partecipationis alla gara affermati dalla giurisprudenza con riferimento all’interpretazione delle clausole dei bandi di gara. A tal proposito, si rilevi come la stazione appaltante, con la redazione del bando, stabilisca il regolamento complessivo della procedura di evidenza pubblica, prevedendo le modalità di svolgimento della stessa e stabilendo eventuali adempimenti nella presentazione delle offerte da parte delle imprese partecipanti. I concorrenti devono, dunque, ottemperare a tutte le prescrizioni contenute nella lex specialis e l’amministrazione aggiudicatrice ha l’obbligo di attenersi all’insieme di regole predisposto. In particolare, il carattere vincolante del bando obbliga la stazione appaltante ad escludere l’impresa che non abbia rispettato una prescrizione prevista dalla lex specialis a pena d’esclusione, dal momento che la procedura di scelta del contraente deve essere esperita garantendo il principio della parità di trattamento dei concorrenti. Al contrario, laddove la clausola abbia un significato dubbio o equivoco, appare preferibile un’interpretazione della stessa che salvaguardi il principio della massima partecipazione alla gara (cfr. R. Caranta, I contratti pubblici, Torino, 2004, 302). Occorre infatti sottolineare come con la procedura di scelta del contraente la p.a. banditrice selezioni la controparte contrattuale che garantisce le migliori condizioni di esecuzione del lavoro e tale elemento non pare potersi desumere dalla compilazione di moduli predisposti dalla stazione appaltante, bensì dall’offerta presentata dal partecipante alla gara. Si rilevi altresì che, nel caso in esame, l’inclusione di una siffatta clausola nel bando di gara conduce alla violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che informano l’attività amministrativa (L. Mazzarolli, Diritto amministrativo, 2005, 560).