Termine tra la data di ricezione delle domande di partecipazione e spedizione della lettera di invito
Non è dato rinvenire la previsione di un termine specifico nella normativa vigente.
Partecipazione di un numero inferiore a quello fissato ex lege
L’art. 67, d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, prevede che «I bandi di gara contengono le indicazioni previste dall’art. 63, comma 1, lettere da a) a n) e lettera q), nonché dell’art. 66, co. 1 e 3, e sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all’art. 80, co. 2. Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque e venti. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante procede a nuova gara, modificando le relative condizioni». Dunque, nell’ipotesi in cui il numero di soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando risulti inferiore a cinque, è necessario procedere ad una nuova gara come espressamente previsto dalla norma in oggetto.