Lavori in economia: l’amministrazione diretta - Norme applicabili in caso di approvvigionamento e posa in opera di cartelli stradali (sotto i 50.000 Euro).
Ove sia qualificabile come «manutenzione di opere o di impianti» trovano applicazione le seguenti norme: l. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 2; d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 88; d.P.R. 18 aprile 1994 n. 573; Cons. St., Sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1680, in www.giustizia-amministrativa.it
Lavori in economia: l’amministrazione diretta - Utilizzabilità per lavori necessari per la compilazione di progetti
Si intendono per lavori necessari per la compilazione dei progetti «tutti gli accertamenti propedeutici alla progettazione e quindi i sondaggi, i rilievi, gli studi particolari, gli eventuali accertamenti di laboratorio, le verifiche tecniche» (A. Tabarrini – L. Tabarrini, Dei lavori in economia, in www.appaltiecontratti.it).
Lavori in economia: il cottimo fiduciario - Lavori in economia e trattativa privata
In merito alle soglie economiche previste con riguardo alla trattativa privata ed ai lavori in economia il quadro normativo è il seguente: 1) l. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 24 (Trattativa privata), co. 1 stabilisce quali siano le ipotesi in cui è possibile ricorrere alla trattativa privata, individuando i rispettivi importi; all’art. 24, co. 6 prevede che «i lavori in economia sono ammessi fino all’importo di 200.000 euro»; d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 143 (Lavori in amministrazione diretta) «I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro»; art. 144 (Cottimo) «Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l’affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 88 e di importo non superiore a 200.000 Euro. Nel cottimo l’affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell’articolo 78; per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto».
L’art. 24, co. 7, l. 27 dicembre 2002 n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), risulta essere norma di tipo speciale e di applicazione limitata. Non è possibile dedurre da una norma speciale regole di interpretazione ed applicazione di carattere generale. Anche prima della vigenza della l. n. 289 del 2002, cit., le amministrazioni potevano ricorrere alla trattativa privata solo «nelle ipotesi in cui la vigente normativa» lo consentiva. Si può ricavare dal tenore della disposizione che, qualora ricorra uno dei presupposti per procedere a trattativa privata nel limite di valore compreso tra i 50.000 ed i 200.000 euro, non occorra attivare le procedure comunitarie. L’ambito normativo delle procedure in economia è peculiare e diverso dall’ambito applicativo della trattativa privata come metodo di individuazione del contraente nelle ordinarie procedure di aggiudicazione.
Lavori in economia: il cottimo fiduciario - Cottimo fiduciario in materia di beni culturali
La normativa inerente i lavori riguardanti i beni culturali è stata recentemente disciplinata dal d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 30, Modificazioni alla disciplina degli appalti pubblici di lavori concernenti i beni culturali. L’art.1, co. 5, del predetto d. lgs. prevede che «per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, resta ferma la disciplina legislativa statale e regionale in materia di appalti di lavori pubblici». Dunque, pare applicabile la disciplina contenuta nel d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, titolo XIII, Dei lavori riguardanti i beni culturali, artt. 211-224. A tal proposito il d.P.R. n. 554 del 1999, cit., stabilisce che «i lavori di cui al presente titolo sono realizzati mediante contratto di appalto o di concessione di costruzione e gestione e sono affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata ovvero realizzati in economia» (art. 222) e che «sono eseguibili in economia, oltre alle tipologie dei lavori di cui all’articolo 88, lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione appaltante» (art. 223, co. 3). Dalle disposizioni riportate si desume la possibilità di applicare la disciplina generale in materia di lavori in economia alla materia trattata. Dunque, l’importo complessivo dei lavori pare consentire l’applicazione del d.P.R. n. 554 del 1999, cit., art. 144, co. 2, secondo il quale «per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto». Inoltre pare opportuno evidenziare due disposizioni del d. lgs. n. 30 del 2004, cit.: a) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le vigenti disposizioni del titolo XIII del d.P.R. 554 del 1999, cit., sono modificate alla luce delle disposizioni del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8, d. lgs. 28 agosto 1997 n. 281 (art. 11); b) per i lavori indicati all’articolo 1, comma 1 e 2, i lavori in economia sono ammessi fino all’importo di 300.000 euro per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8, d. lgs. 28 agosto 1997 n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita’ e alla tutela del bene e possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta; b) per cottimo fiduciario. I lavori in amministrazione diretta si eseguono a mezzo del personale dell’amministrazione aggiudicatrice. Il cottimo fiduciario si attua tramite procedura negoziata (art. 7 co. 3) (cfr. M. Greco, Le nuove norme per i lavori sui beni culturali, in www.appaltiecontratti.it).
Lavori in economia: il cottimo fiduciario - Distinzione tra amministrazione diretta e cottimo
Possono essere realizzati lavori in economia solo nei casi previsti dal d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 88. In merito ai diversi sistemi di esecuzione dei lavori in economia (amministrazione diretta e cottimo) la disciplina di riferimento è costituita dagli art. 143 e 144 del d.P.R. n. 554 del 1999, cit., i quali prevedono le procedure da esperire in relazione ai diversi importi (cfr. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: Deliberazioni: 5 maggio 2004 n. 79, 26 settembre 2001 n. 309, 14 giugno 2001 n. 241, 6 giugno 2001 n. 230, 9 maggio 2001 n. 174, 2 maggio 2001 n. 140, 21 marzo 2001 n. 77; Determinazione: 21 febbraio 2001 n. 9).
Lavori in economia: il cottimo fiduciario - Modalità di selezione delle imprese: albo comunale (elenco imprese)
Pare possibile l’istituzione di un albo comunale al quale si possano iscrivere le imprese interessate all’esecuzione dei lavori in economia. A tal proposito si rilevi come alcuni regolamenti comunali prevedano l’istituzione di tale albo.
Lavori in economia: il cottimo fiduciario - Pubblicità degli atti di gara
La giurisprudenza amministrativa ha affermato che nei procedimenti di aggiudicazione di gare pubbliche la fase di verifica della documentazione amministrativa e quella di apertura delle offerte economiche debbano avvenire in seduta pubblica, potendo l’Amministrazione procedere in forma riservata solo laddove debba compiere operazioni di valutazione di carattere tecnico – discrezionale in ordine alle offerte presentate. Le ragioni dell’affermazione di tale principio generale risiedono nell’esigenza di assicurare la trasparenza delle operazioni della Commissione ed una sorta di tutela «anticipata» della par condicio tra i concorrenti (Tar Lombardia, Milano, sez.III 26 luglio 2004 n. 3179; cfr. Cons. St., sez. V, 16 marzo 2005 n. 1077; Cons. St.,sez. V, 18 marzo 2004 n. 1427).
Lavori in economia: il cottimo fiduciario - Cauzione per i lavori affidati tramite cottimo fiduciario
Pare necessario verificare le previsioni inerenti le garanzie contenute nell’eventuale regolamento comunale relativo ai lavori in economia; in assenza pare possibile prevedere una cauzione nel contratto di cottimo.
Il project financing - Qualificazione del project financing
La finanza di progetto è una modalità di realizzazione dell’opera pubblica, regolata dalla l. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 37 bis e s. e non può pertanto definirsi come metodo di scelta del contraente. Il procedimento di realizzazione dell’opera è ad iniziativa privata e, per questa ragione, non occorre alcun bando di gara per la ricerca di un promotore. È possibile, tuttavia, procedere alla pubblicazione di un avviso indicativo di interventi da realizzare con il project financing (B. Gaddi – G. Morri, Il procedimento per la realizzazione di opere pubbliche, Maggioli, 2004, 141).
Il project financing - Individuazione del promotore
Il piano economico-finanziario asseverato presentato dal promotore è l’elemento centrale del project financing, la cui congruenza rappresenta una condizione preliminare ed essenziale per l’attendibilità della proposta di realizzazione dei lavori e la sua concreta fattibilità, essendo infatti il medesimo la base sulla quale saranno chiamati a confrontarsi i concorrenti alle successive fasi procedurali (Tar Calabria, Catanzaro, 23 febbraio 2004, n. 449, in www.giustizia-amministrativa.it; Tar Abruzzo, Pescara, 3 marzo 2005, n. 99, ivi; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 20 maggio 2004, n. 762, ivi). Nella successiva licitazione privata indetta per scegliere i competitori del promotore nella procedura negoziata, i soggetti partecipanti non sono tenuti a proporre varianti al progetto preliminare, essendo questa una facoltà esercitabile nella fase della procedura negoziata anche relativamente alla sola individuazione del prezzo richiesto (Autorità di vigilanza sui ll.pp., determinazione 26 ottobre 2001 n. 51). Ne deriva che il PEF presentato dai soggetti partecipanti alla licitazione non deve essere necessariamente asseverato, laddove le proposte da questi presentate siano sostanzialmente adesive a quella originaria del promotore, sicché una nuova asseverazione sarebbe priva di interesse per l’amministrazione (Tar Campania, Napoli, sez. I, 15 settembre 2005, n. 11391, in www.giustizia-amministrativa.it); viceversa sarà necessaria l’asseverazione del PEF nei limiti in cui il valore degli elementi necessari per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa risultino variati rispetto all’indicazione fornita dal promotore con la sua proposta, in quanto in tale caso l’amministrazione deve essere in grado di valutare tali offerte in termini non difformi da quanto è accaduto per la proposta del promotore (Autorità di vigilanza sui ll.pp, provvedimento 18 luglio 2000 n. 34). Atteso quanto sopra riportato si suggerisce alla Comunità montana di inserire nell’invito alla licitazione privata una clausola con la quale si ricordi a quanti sono interessati a presentare le proprie offerte, che, «ove le proposte non siano adesive, sul piano economico e finanziario, a quella originaria del promotore e pertanto il valore degli elementi necessari per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa risultino variati rispetto all’indicazione fornita dal promotore con la sua proposta, sarà necessaria l’asseverazione del Piano economico finanziario ai sensi della l. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 37 bis, co. I». Per quanto riguarda eventuali rimborsi spese, la versione originaria dell’art. 37 quarter, l. 109 del 1994, cit., prevedeva ciò in via generale; la l. n. 166 del 2002, cit., ha modificato tale disposizione, limitando il rimborso agli altri concorrenti solo nel caso in cui la gara sia stata esperita con appalto concorso e non con la licitazione privata (A. Attanasio, Project financing: tratti caratteristici e problematiche applicative, in Il Sole 24 Ore – Il Merito, 2, 1 febbraio 2005, 111).
Il project financing - Composizione commissione
Il sistema normativo vigente in tema di commissioni giudicatrici si limita a disciplinare espressamente solamente la commissione prevista per l’aggiudicazione o l’affidamento di lavori mediante la procedura dell’appalto-concorso (art. 21, l. 11 febbraio 1994 n. 109), nulla disponendo per le altre procedure di aggiudicazione, né per il caso del Project Financing. Il giudice amministrativo, più volte chiamato a pronunciarsi in merito alla legittimità della composizione di commissioni giudicatrici di gare per l’affidamento di appalti pubblici, ha affermato che la citata norma non è di applicazione generale a tali procedure (esistono pronunce di segno contrario una per tutte Tar Veneto, sez. I, 21 febbraio 2005, n. 727), ma che da essa si possono trarre alcuni principi di carattere generale, applicabili questi a tutte le procedure di aggiudicazione (Cons. St, sez. V, 18 marzo 2004, n. 1408, in www.giustizia-amministrativa.it; Id, sez. VI, 9 settembre 2005, n. 4685, in Codice degli appalti, Milano, Il Sole 24 Ore, ed. 22, 1, aprile 2006), ed in particolare: A) la presidenza della commissione è da affidarsi ad un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice (cosa peraltro espressamente prevista dall’art. 107, d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ancorché questi sia il medesimo dirigente che aggiudicherà la gara (Cons. St., sez. V, 12 aprile 2001, n. 2293, in www.giustizia-amministrativa.it; Tar Sardegna, 20 luglio 2001, n. 828, ivi; Tar Campania, Napoli, sez. I, 6 marzo 2002, n. 1239, ivi); B) i componenti debbono essere dotati di competenza tecnica e in numero dispari; C) la partecipazione alla commissione non deve determinare situazioni di incompatibilità, la quale è possibile anche nelle ipotesi di partecipazione ai lavori preparatori della gara. L’art. 84, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, la cui entrata in vigore è ormai imminente (salvo differimenti dell’ultima ora) disciplina la commissione giudicatrice e, nel prevederla come obbligatoria per tutti i casi in cui l’aggiudicazione avvenga con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (quindi non solamente nel caso dell’appalto–concorso), riprende ed esplicita i principi giurisprudenziali sopra evidenziati, dando la preferenza nella nomina a componenti della commissione ai funzionari delle stazioni appaltanti. Nel caso di specie pare, quindi, legittimo che la commissione sia composta esclusivamente da personale della stazione appaltante, comunque dotato della necessaria competenza e purché non vi siano situazioni di incompatibilità; non paiono, inoltre, sussistere elementi ostativi a che la medesima commissione giudicatrice della licitazione privata venga preposta a gestire la successiva procedura negoziata, stante anche la similitudine con il caso previsto dal co. 12 del cit. art. 84 che prevede espressamente che, nell’ipotesi di rinnovo del procedimento di gara, venga riconvocata la medesima commissione. Per quanto riguarda, invece, la valutazione delle proposte di realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità pervenute all’amministrazione, la nomina di una commissione non è prevista da alcuna norma; ben può l’amministrazione costituirla, laddove ritenga che, così facendo, si possa meglio garantire la trasparenza e l’imparzialità del suo operato.
Il project financing - Termine per la presentazione delle offerte
In materia di termini per la presentazione delle offerte l’art. 37 bis, co. 1, l. 11 febbraio 1994 n. 109, precisa che «Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno, oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre». In tal senso va richiamata una sentenza del Tar Umbria, 5 dicembre 2001 n. 23, in www.giustizia-amministrativa.it, in cui si precisa che il termine previsto da tale articolo (30 giugno) è un termine ordinatorio e non perentorio, e si afferma che è «sufficiente pensare che lo scopo della legge è quello di snellire le procedure di realizzazione delle opere pubbliche. In tale logica, è palese che l’Amministrazione non possa ritenersi costretta ad aspettare un anno prima di scegliere una proposta progettuale da realizzare e proprio a questa irragionevole conclusione si perverrebbe ove si considerasse il termine come perentorio. Infatti, ad esempio, una proposta presentata il primo luglio non potrebbe essere esaminata prima della scadenza del termine del 30 giugno dell’anno successivo, ovvero, quanto meno, non prima del primo gennaio, altrimenti, ove la si valutasse nel corso dell’anno, risulterebbe violato il cennato termine del 30 giugno. L’irragionevolezza è evidente».
Sistema dinamico di acquisizione e asta elettronica - Definizione del sistema dinamico di acquisizione e dell’asta elettronica
Direttiva 31 marzo 2004 n. 18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. Art. 1, co. 6, 33, Sistema dinamico di acquisizione: è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente; per istituire un sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all’attribuzione degli appalti da aggiudicare nell’ambito di detto sistema. Art. 1, co. 7, 54, Asta elettronica: è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate nel caso di cui all’art. 30, § 1, lett. a), le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che l’aggiudicazione di un appalto sarà preceduta da un’asta elettronica quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa.
Sistema dinamico di acquisizione e asta elettronica - Le convenzione Consip
Chiarimenti in merito agli acquisti Consip: necessità di adeguata motivazione in merito al possibile reperimento sul mercato del medesimo bene a prezzo inferiore nonché in merito ad eventuali eccessivi tempi di attesa per fornitura a mezzo convenzione Consip.
La concessione di beni o di servizi - Di sepolture diverse da rito cattolico
L’unica disposizione del nostro ordinamento relativa agli spazi da destinare alle sepolture di soggetti professanti un culto diverso da quello cattolico è l’art. 100, d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, Approvazione del regolamento di polizia mortuaria, secondo il quale «I piani regolatori cimiteriali di cui all’art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Alle Comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un’area adeguata nel cimitero».
La concessione di beni o di servizi - Di servizio luce votiva al titolare della concessione cimiteriale
Pare doversi dare al quesito risposta negativa ed escludere la possibilità di proroga di una concessione (che nel caso in esame coincide con il corrispettivo dell’appalto dei lavori di manutenzione periodica del cimitero), a prescindere dall’esperimento di una gara, pur in assenza di specifiche disposizioni in materia. Si ritiene, infatti, necessario procedere alla scelta del concessionario mediante gara pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità e concorrenza. La Corte di giustizia con sentenza 13 ottobre 2005 (C-458/03) ha precisato che l’obbligo di trasparenza che incombe sull’autorità amministrativa consiste nella garanzia, a favore di ogni potenziale offerente, di un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura della concessione di servizi alla concorrenza, oltre che un controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione. In merito alle regole da seguire per la gara, proprio con riferimento al servizio di illuminazione votiva, la giurisprudenza ha precisato come le stesse possano essere scelte discrezionalmente dall’amministrazione in sede di predisposizione della lex specialis anche richiamando la disciplina inerente ai lavori pubblici (licitazione privata e selezione delle offerte con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa), attesa l’assenza di disposizioni che vietino di effettuare tale rinvio in relazione a procedimenti aventi ad oggetto l’appalto di servizi (Tar Puglia, Bari, sez. I, 10 gennaio 2006, n. 37, in www.giustizia-amministrativa.it). Sembra tuttavia possibile, nel caso di specie, procedere alla stipulazione di un patto contrattuale, nel contesto della concessione per la gestione del pubblico servizio di illuminazione votiva dei cimiteri (previo esperimento della gara), volto all’esecuzione di lavori di modesto importo che, proprio per la loro entità non assumano nell’economia contrattuale quella prevalenza necessaria alla riqualificazione della concessione. I lavori di cui sopra hanno, dunque, carattere accessorio e non valenza tale da incidere sulla causa del contratto, la quale rimane volta alla primaria esigenza del pubblico servizio di illuminazione cimiteriale, laddove i lavori si rendano necessari per consentire l’espletamento del servizio in condizioni di sicurezza (Cons. St., sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6768, in www.giustizia-amministrativa.it).
La concessione di beni o di servizi - Oneri comunali per una concessione uso sottosuolo
L’ipotesi deve risolversi in base al principio tempus regit actum, in forza del quale trova applicazione la normativa vigente al momento del verificarsi dell’evento giuridico rilevante. Ne consegue l’applicabilità del regolamento vigente al momento della richiesta del pagamento dei tributi.
La concessione di beni o di servizi - Di servizi sociali
Non esiste una disposizione che imponga un termine preciso di durata di una convenzione per la gestione di un servizio sociale. Con particolare riguardo alle cooperative sociali trovano applicazione: la l. 8 novembre 1991 n. 381, art. 5, co. 1: Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblicazione, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’art. 1, co. 1, lett. b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, co. 1; la l. r. Piemonte, 9 giugno 1994 n. 18, art. 12, co. 5: Al fine di garantire, attraverso la continuità, un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione degli interventi, le convenzioni relative a servizi, caratterizzate da prestazioni ricorrenti, hanno durata pluriennale, con verifiche annuali. Per la stipula delle convenzioni le cooperative sociali devono essere iscritte all’albo regionale (Modelli di convenzioni tipo della Regione Piemonte: Convenzione tipo per la gestione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi; Convenzione-tipo per la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 5 della legge n. 381/91, finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate; le convenzioni stipulate con le cooperative sociali possono derogare alla disciplina in materia di contratti con la pubblicaamministrazione e, pertanto, sono escluse dall’obbligo di inserimento della clausola di revisione periodica del prezzo: Tar Lombardia, 2 febbraio 1996, n. 1734, in www.giustizia-amministrativa.it).
La concessione di beni o di servizi - Di servizi: rinnovo
Pare doversi escludere la possibilità di rinnovare il contratto concessorio in oggetto senza il previo esperimento di una gara pubblica. Infatti, le concessioni aventi ad oggetto attività suscettibili di valutazione economica devono, di norma e salvo caso eccezionali, essere affidate nel rispetto dei principi del Trattato Ce e, dunque, mediante procedure concorsuali basate su requisiti di accesso non discriminatori e su parametri di valutazione delle offerte predeterminati e congrui (Comunicazione della Commissione Ce sulle concessioni del 29 aprile 2000; si veda, in proposito, G. Fischione, Il rinnovo dei contratti dopo la legge comunitaria per il 2004, in www.giustamm.it). Secondo la giurisprudenza la scadenza della concessione d’un pubblico servizio comporta un effetto risolutivo automatico; pertanto l’eventuale rinnovo della concessione richiede un ulteriore e autonomo titolo, ed è illegittimo il rinnovo diretto, al precedente concessionario, non preceduto da nuova gara (Tar Lombardia, 23 settembre 1998 n. 2167, in www.giustizia-amministrativa.it). Inoltre, nel caso di specie, la scadenza del contratto nel 2018 induce ad escludere la possibilità di procedere ad una proroga della concessione in data odierna. A tal proposito, la giurisprudenza, con riferimento alla concessione di un servizio pubblico di fornitura di gas, ha, infatti, sottolineato che «nel caso in cui l’amministrazione comunale disponga la proroga […] con un anticipo di ben sei anni dalla scadenza del rapporto, deve individuarsi una predeterminata e pregiudiziale volontà di conservare il rapporto con l’attuale affidataria della concessione, senza aprire spazi per proposte a soggetti terzi, in violazione dei principi d’imparzialità, trasparenza e buon andamento della p.a.» (Tar Abruzzo 4 ottobre 2000 n. 795, in www.giustizia-amministrativa.it).
Concessione di costruzione - Termine nella concessione di costruzione
Legge 27 gennaio 1977 n. 10, Norme in materia di edificabilità dei suoli,art. 4 (Caratteristiche della concessione) Nell’atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (co. 3); il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico–costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari (co. 4); Cons. St., sez. V, 16 luglio 1984, n. 541, in www.giustizia-amministrativa.it: è legittimo l’atto di decadenza di una concessione di costruzione per la ristrutturazione di un precedente edificio, allorchè nei termini fissati per l’inizio dei lavori risultino realizzate soltanto delle opere di demolizione che si rivelino tali da non consentire la ristrutturazione dell’edificio in conformità delle previsioni progettuali. Cfr., ora, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,artt. 11, 15.